Art. 8.
(Coordinatori dei servizi locali o regionali di integrazione e di sostegno).

      1. Presso ciascun ufficio consolare nella cui circoscrizione si svolgono le attività di cui alla presente legge può essere assegnato un dirigente scolastico per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati dal Ministero degli affari esteri in base alla normativa vigente in materia. Il contingente del personale cui sono affidati gli incarichi è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo con provvedimenti

 

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adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale personale sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo ha durata triennale, è rinnovabile per un triennio ed è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.
      3. Il personale di cui al comma 1 risponde direttamente al titolare dell'ufficio consolare per le iniziative di coordinamento tecnico-didattico. Il medesimo personale, nel quadro del piano Paese e in collaborazione con gli enti gestori, partecipa alla pianificazione e allo sviluppo delle loro attività ai fini della loro approvazione da parte del capo dell'ufficio consolare e collabora con gli enti gestori nelle attività di selezione del personale docente.
      4. Il Ministero degli affari esteri organizza per il personale di cui al presente articolo corsi di preparazione allo svolgimento delle funzioni affidate.